La vigilanza sugli alunni e le responsabilità del dirigente scolastico

Nella vigilanza degli alunni, la responsabilità dei docenti richiama spesso anche la  responsabilità del  dirigente scolastico. In caso d’infortunio o di danno causato dall’alunno a sé stesso o ad altri, assieme ai docenti ed eventualmente ai collaboratori scolastici, viene spesso citato in giudizio il dirigente scolastico, nella qualifica di “datore di lavoro”.  Le responsabilità che gli si addebitano riguardano le eventuali inefficienze di controllo e di organizzazione  (artt. 2043 e 2051 del c.c.). I “precettori” in senso civilistico, dunque, non si liberano dalle responsabilità in esame se non dimostrano “in positivo” di aver adottato “in via preventiva” tutte le cautele idonee ad evitare le situazioni di pericolo favorevoli al verificarsi di fatti dannosi. Il dirigente scolastico, quindi, per sottrarsi alle accuse  di responsabilità da parte della Magistratura dovrebbe evitare  disposizioni generiche e prive di oggettive indicazioni organizzative. Occorre, pertanto, che si disciplinino con attenzione e si esplicitino nel Regolamento di Istituto: l’ingresso e l’esodo degli alunni; l’avvicendamento degli insegnanti nelle classi; le emergenze dovute a ritardi o assenze del personale; l’ utilizzo  di laboratori e  palestre; gli intervalli per la  ricreazione  nei cortili e negli androni della scuola; il controllo degli allievi nella mensa, nei bagni e nei corridoi. Il momento dell’uscita, delicato e non da sottovalutare, va regolamentato con puntuali indicazioni al personale, ai genitori e agli stessi allievi, in relazione alla loro età e alle condizioni dell’ambiente esterno, come la mancanza di spazi protetti, la presenza di  strade anguste  e di traffico. Laddove non è possibile la riconsegna diretta dell’alunno al rispettivo genitore, così come avviene nella scuola dell’infanzia, è opportuno, prendere le dovute misure precauzionali: organizzare, possibilmente, un orario di uscita diversificato per favorire il deflusso (soprattutto quando all’interno dello stesso edificio coabitano classi di diverso ordine di scuola); concordare le modalità di accesso controllato ai pullman con il servizio di trasporto; richiedere  l’intervento dei vigili urbani e/o sorveglianti comunali; chiedere ai genitori di comunicare tempestivamente l’eventuale ritardo nel prelievo del figlio; responsabilizzare i docenti delle ultime ore, tenuti, da contratto, a compiti di assistenza “all’uscita dalla scuola” e soprattutto i collaboratori scolastici a prendersi cura di alunni eventualmente incustoditi. Il dirigente scolastico, inoltre, ha il dovere di prendersi cura degli strumenti e delle attrezzature potenzialmente dannosi e di eliminare qualsiasi rischio con provvedimenti organizzativi di sua competenza o con solleciti nei confronti dei soggetti deputati a tali  provvedimenti. La responsabilità dirigenziale è molto ampia e presuppone un’azione di stimolo e di  proposta verso il consiglio di istituto, per l’adozione di un regolamento interno, in cui sia prevista ogni misura idonea a tutelare in maniera adeguata la sicurezza degli allievi. Presuppone, anche, che le misure regolamentari prese, sentiti gli organi collegiali, i genitori ed anche il responsabile della sicurezza nella scuola, siano rese operative attraverso la diffusione di circolari, direttive, comunicazioni, istruzioni e controlli costanti. Secondo quanto sancito dall’art. 2048 del c.c., l’obbligo di vigilanza non è, comunque, assoluto, ma va riferito al grado di maturazione degli alunni e non richiede più la presenza continua degli insegnanti “con l’avvicinamento all’età del pieno discernimento”. A tal proposito, con sentenza n. 369 del 1980, la Cassazione Civile riteneva che si può legittimamente consentire ad un quattordicenne di spostarsi autonomamente da un locale scolastico all’altro, in un percorso noto e privo di pericoli. Analogamente nel 1993 la Corte dei Conti, nel caso di un quindicenne infortunatosi durante la ricreazione, ha ritenuto non necessaria la presenza continua dei docenti, “purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina”. Tuttavia i magistrati tendenzialmente sottostimano la capacità di autodirigersi dell’alunno e valutano con estrema severità il personale della scuola, obbligato a dimostrare la preventiva eliminazione di ogni possibile fattore di rischio per la sicurezza delle scolaresche. Si tende, pertanto, compatibilmente con le risorse umane disponibili, a ipersorvegliare le aule e gli ambienti scolastici e a sottoporre gli allievi ad un controllo poliziesco, determinandosi, così, talvolta, nelle aule un clima ansiogeno.  In materia di vigilanza e sicurezza, le leggi e la giurisprudenza dovrebbero, a mio avviso, dare più rilevanza alle ragioni della psicopedagogia che invita a riconoscere, a rispettare e assecondare i bisogni di autonomia dell’alunno nelle varie fasi del suo sviluppo:  un  alunno  più maturo e responsabile corre, in definitiva, meno rischi anche sul piano dell’incolumità fisica.

di Vita Biundo Dirigente Scolastico IISS “ Liceo Adria-Ballatore”  Mazara del Vallo


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