MARINELLA DI SELINUNTE – Com’era prevedibile, il Tar Regione Sicilia sezione di Palemo ha sospeso l’Ordinanza Sindacale del Comune di Castelvetrano n. 31, del 12 giugno 2026 con cui il Sindaco Lentini ha autorizzato, in via temporanea e sperimentale, l’utilizzo dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in Via Marco Polo n. 17, nella borgata di Marinella di Selinunte, quale punto di deposito dei mastelli e dei contenitori destinati alla raccolta differenziata delle attività economiche ubicate in Piazza Efebo e Via Marco Polo. Il provvedimento è stato adottato a seguito del ricorso presentato dall’avv. Vincenza Dafne Alastra e dal dott. Castrenze Barone, rappresentati e difesi dalla stessa avv. Vincenza Dafne Alastra, che hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza e la sospensione della sua efficacia.
Per la verità all’indomani della pubblicazione dell’Ordinanza del Sindaco del 12 giugno, l’avv. Vincenza Dafne Alastra, aveva inviato una lettera al primo cittadino di Castelvetrano in cui ribadiva che “un bene sottratto alla criminalità organizzata non è mai soltanto un immobile. È un frammento di legalità riconquistata, un segno concreto che lo Stato, quando vuole, può riprendere ciò che gli è stato tolto. Invece si è scelto diversamente. Si è scelto di trasformare un simbolo di riscatto in un deposito di rifiuti”. Il sindaco è rimasto sordo alle ragioni contrarie alla sua ordinanza che man mano si andavano diffondendo via social e via giornali web, e che erano anche arrivate al Parlamento Regionale in una interrogazione della deputata Cristina Ciminnisi – informata dal coordinatore locale del M5S, Salvatore Di Benedetto – che ha definito il provvedimento del sindaco “giuridicamente illegittimo”, richiamando l’Articolo 48 del Codice Antimafia che impone finalità sociali o istituzionali per i beni confiscati. Secondo Ciminnisi, usare un bene sottratto alla mafia come “magazzino per la spazzatura” è uno “schiaffo alla memoria delle vittime di Cosa Nostra”.
Il sindaco, però, è andato avanti per la sua strada al punto che non solo non ha ritirato l’ordinanza, ma nei confronti di chi ne presentava istanza di revoca, e che, preoccupato dei rischi igienici, scriveva pure al Prefetto, il primo cittadino ha parlato addirittura di “irragionevolezza indotta dalla logica del ‘non nel mio giardino’”.
Comunque sia, la notizia di oggi è che Il Tar Sicilia ha, tra l’altro, “ritenuto che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, anche in considerazione delle alte temperature nella stagione estiva, non appare coerente con il dichiarato intento del provvedimento di tutelare l’igiene pubblica, la destinazione a ‘deposito di mastelli e contenitori per la raccolta differenziata’ di un locale chiuso e prima facie privo delle necessarie condizioni per tale peculiare utilizzo”. Conseguentemente il Tar ha disposto di accogliere “l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, e, per l’effetto, sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione”.
C’era bisogno di arrivare alla sospensione del provvedimento da parte del Tar o bastava comprendere prima le ragioni dei tanti contrari all’ordinanza ed evitare quasi venti giorni di polemica?
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