La vigilanza sugli alunni e le responsabilità del personale della scuola

Il tema, sempre attuale, della vigilanza degli alunni e delle correlate responsabilità del personale della scuola, presenta  ancora “zone d’ombra”  e rappresenta per i docenti  motivo di costante preoccupazione, perché il rischio di essere coinvolti in azioni legali e procedimenti giudiziari impegnativi  è elevato.

Oggi, infatti, si ricorre spesso alla magistratura, anche per  infortuni banali.  Le  sentenze sono sempre a favore del minore danneggiato, la cui tutela prevale quasi sempre sulle ragioni del docente.   “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” ( art. 2048 2° c. del Codice Civile).

Si tratta di una “responsabilità aggravata”, basata su una “colpa presunta”, ossia sulla presunzione di  “culpa in vigilando” (negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli alunni), per la quale l’accusato deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, che l’evento non fosse prevedibile o superabile con la normale diligenza in relazione al caso concreto, ma anche che fossero state adottate tutte le misure idonee ad evitare il pericolo che aveva determinato l’evento dannoso.

Sul piano della responsabilità civile,  l’art. 61 della L. 321/1980  ne mitiga la gravità,  escludendo l’azione civile diretta nei confronti del personale della scuola, a cui subentra  l’amministrazione pubblica, come soggetto passivo dell’azione risarcitoria. In caso di soccombenza dell’amministrazione scatta, comunque, l’azione di rivalsa, sul piano patrimoniale, nei confronti del dipendente, ma solo in caso di dolo o colpa grave che, secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti, sussiste quando viene accertata una “ una particolare spregiudicatezza, una massima imprudenza e una inammissibile negligenza”.

Sul piano penale, invece, la responsabilità è personale; una fattispecie di reato riguarda le lesioni colpose (art. 590 c.p) che ha tra gli elementi costitutivi il principio, per cui “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” (art.40 c.p.).

L’obbligo della vigilanza sull’alunno insorge al momento dell’ingresso nei locali o nelle pertinenze della scuola e termina all’uscita, a conclusione dell’orario giornaliero. Il minore affidato ad un istituto scolastico deve essere ininterrottamente vigilato e tutelato da eventuali pericoli per la sua incolumità, dal momento iniziale del suo affidamento e fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da essi incaricate.

L’art. 29 del CCNL 2006/09 prevede che “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima l’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

Il regolamento interno dell’istituto scolastico deve  dettare i  criteri e le modalità per assicurare “la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima”. Nella vigilanza  è coinvolto anche il collaboratore scolastico, il cui  profilo contrattuale prevede il compito di “accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario dell’attività didattica e durante la ricreazione”.

Gli aspetti critici nella questione della vigilanza non sono, di certo, pochi.

Il momento più problematico è sicuramente quello dell’esodo dall’edificio, in cui avviene la riconsegna “effettiva o potenziale” degli allievi ai rispettivi genitori.    Normalmente gli  allievi vengono accompagnati al portone o cancello della sede scolastica, dove vengono prelevati dal genitore o dall’adulto da questi incaricato. Le “liberatorie” dei genitori, che autorizzano il rientro a casa del figlio da solo o accompagnato da minorenne, secondo l’Avvocatura dello Stato di Bologna (nota n. 518 del 2001), non hanno alcuna legittimità; anzi siffatte autorizzazioni potrebbero costituire, in sede giudiziaria, prova della consapevolezza da parte del personale scolastico di un deficit di sorveglianza, con implicita ammissione di responsabilità.

Il concetto di riaffidamento “potenziale” del minore implica la formalizzazione e l’informazione sulle modalità di esodo degli alunni che, appena fuori dalle pertinenze della scuola, transiterebbero nella sfera della responsabilità dei genitori. Questa impostazione è stata però disattesa da una sentenza del 2010 della Cassazione che ha riconosciuto la responsabilità penale del personale della scuola nel decesso di un preadolescente investito da un automezzo comunale in spazio pubblico esterno, dopo l’uscita dall’istituto. In particolare, il dirigente scolastico avrebbe dovuto adottare, di concerto con i responsabili comunali, tutte le possibili misure organizzative per consentire agli allievi l’uso del pullman in condizioni di sicurezza.

Non deve, allora, essere sottovalutato il momento dell’uscita degli allievi che, in relazione alla loro età e alle condizioni ambientali esterne (presenza di spazi protetti, dimensione delle strade, traffico), va regolamentato con puntuali indicazioni al personale, ai genitori e agli stessi allievi.

Anche la fine dell’ora di lezione, con il conseguente avvicendamento degli insegnanti, rappresenta un momento critico: poiché ogni docente dovrebbe lasciare l’aula soltanto all’arrivo del collega, si possono verificare situazioni paralizzanti con due o più  insegnanti che si attendono reciprocamente.  Di certo  la  soluzione non può essere quella  di scambiarsi le classi nel corridoio “a metà strada”.

Un’altra situazione problematica insorge allorché l’alunno  chiede di andare in bagno: il docente o lo   accompagna e lascia incustodita l’intera classe  o lo manda da solo. In entrambi i casi, comunque, si determina un’omissione di vigilanza che potrebbe essere sanzionata nell’eventualità di incidenti. Del resto non si può chiedere la collaborazione di altri docenti in quanto non si hanno più compresenze nell’attività d’aula  e neanche ai collaboratori scolastici che, data la contrazione degli organici,  sono sempre meno, non riuscendo, talvolta,  neanche, a custodire tutti i settori e i piani degli edifici. Allora, al rigore preteso dai pronunciamenti giurisprudenziali, per i quali almeno fino ai 14 anni gli allievi non dovrebbero rimanere mai incustoditi, si contrappongono insuperabili ostacoli strutturali e organizzativi, pur con tutti i possibili accorgimenti e la massima cautela che si possono adottare. Sicuramente,  non si può  paradossalmente interrompere l’attività didattica e recarsi con tutta la classe nei servizi igienici ogni qualvolta qualcuno ne abbia necessità.

Ci si chiede, quindi, alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali, quale debba essere la condotta che il personale insegnante dovrebbe prudentemente tenere, al fine di evitare un’eventuale responsabilità a suo carico.

Un insegnante accorto ha il dovere di valutare le circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni con disabilità e  di alunni caratteriali, caratteristiche ambientali ecc. .) e se  ritiene che la situazione non sia del tutto priva di rischi, non deve allontanarsi per recarsi in un’altra classe, anche in caso di ritardo prolungato dell’insegnante a cui dovrebbe passare “in consegna ” gli alunni. Dinanzi all’alternativa del garantire il diritto allo studio e tutelare l’incolumità personale dei minori, non può che soccombere il primo.

Nel caso in cui il docente avesse cessato il suo orario di servizio e, quindi, contrattualmente non obbligato a trattenersi nell’istituto scolastico, la vigilanza sull’incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all’amministrazione scolastica, per permetterle di provvedere ad organizzare l’affidamento dei minori ad altri docenti o ai collaboratori scolastici.

Per quanto riguarda l’intervallo, si ritiene comportamento prudente, soprattutto sotto la soglia dei quattordici anni, non allontanarsi mai dalla classe ” affidata ” o dal luogo assegnato per l’effettuazione della vigilanza sugli alunni.

Ci si affida, alla fine, alla professionalità e al buon senso, accettando di correre quei rischi che comunque nemmeno un sistema di controllo poliziesco può eliminare, e confidando nelle tutele della polizza assicurativa. di Vita Biundo Dirigente Scolastico Istituto Superiore ”F. Ballatore”  Mazara del Vallo


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