L’avv. della consigliera Giannone parla di scambio di persona per un recente articolo su quest’ultima

PARTANNA – La consigliera comunale di Partanna, architetto Maria Luisa Giannone, oggetto di articoli recentemente pubblicati dalla stampa locale e relativi alla presunta fruizione da parte della stessa di benefici derivanti dalla legge 104 del 1992, nel ribadire la propria estraneità ai fatti in questione, ha conferito mandato al proprio legale di chiarire la sua posizione. Ecco di seguito il comunicato dell’avvocato Valentina Blunda:

In merito all’articolo apparso sulla prima pagina del Mensile Belice C’è – anno XIV° – Maggio 2019 intitolato ‘Il Caso- I Dubbi sulla Consigliera di Partanna beneficiaria della 104 – La Giannone? Ma è una modella’ su incarico dell’arch. Maria Luisa Giannone, che mi ha conferito espresso mandato, ritengo opportuno e doveroso segnalare che la mia assistita svolge da sempre la libera professione di architetto e conseguentemente non ha mai ricoperto incarichi lavorativi pubblici, suscettibili di avvicinamento previa attribuzione del beneficio della legge 104 del 1992, né fuori dalla Sicilia né sull’Isola. Inoltre l’architetto Giannone ha sempre vissuto tra Partanna e Castelvetrano e non ha mai avuto alcuna esigenza di qualsivoglia forma di “avvicinamento lavorativo”; non ha mai inoltrato alcuna istanza di riconoscimento di qualsivoglia beneficio (vedasi L. 104/1992) all’Inps di Trapani; non ha mai varcato la soglia degli ambulatori e/o uffici della sede Inps di Trapani; non conosce, neppure fisicamente, il Dott. Rosario Orlando e non è mai stata sottoposta ad alcun accertamento medico né da parte del medesimo Orlando, né da parte di qualsivoglia altro medico dell’Inps di Trapani. A riscontro della veridicità di quanto appena affermato si osserva che l’ordinanza cautelare resa dal Gip presso il Tribunale di Trapani nell’ambito dell’Operazione Artemisia, già annullata dal Tribunale del Riesame di Palermo, nel citare Maria Luisa Giannone incappa senz’altro in un evidente errore/scambio di persona. Ed infatti è il medesimo GIP che a pag. 757 della suddetta Ordinanza di Custodia Cautelare afferma testualmente: “Per quanto riguarda Giannone Maria Luisa si riferisce preliminarmente che dalla consultazione della Banca Dati delle Forze di Polizia non sono emersi benefici riconosciuti alla donna da parte dell’Inps”. Alla luce di quanto sopra, quindi, la testata giornalistica “BELICE C’E’”, nella persona del suo Direttore Responsabile Gaspare Baudanza e del giornalista “a.m.” presumibilmente identificabile con Agostina Marchese, nel pubblicare il pezzo sopra indicato sulla prima pagina del mensile, ponendo in essere una condotta quantomeno negligente sotto il profilo della omessa verifica della veridicità della notizia, hanno dato in pasto all’opinione pubblica la mia assistita, attraverso un articolo dal contenuto altamente diffamatorio e lesivo dell’onore e della dignità dell’arch. Giannone, laddove si è ipotizzato che la mia assistita sia stata destinataria di benefici Inps ottenuti attraverso la realizzazione di atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere da pubblici ufficiali (nella specie il Dott. Orlando) che costei non ha mai neppure solo fisicamente intravisto in vita sua. Vero è che l’ordinanza di custodia cautelare rappresenta fonte primaria per il giornalista ma è anche vero che dall’ordinanza stessa nella quale il Gip specificava come non risultassero benefici di cui alla legge 104/1992 in favore della mia assistita era quantomeno deducibile il dubbio sulla persona alla quale ci si riferiva nelle intercettazioni. Il giornalista, dunque, era tenuto a verificare ulteriormente le informazioni riportate, considerata, si ribadisce, l’incerta identificazione della persona in questione. E’ infatti di dominio pubblico e sarebbe stato facilmente riscontrabile che la mia assistita non svolge alcuna professione pubblica che richieda eventuali trasferimenti o avvicinamenti lavorativi rispetto ai quali gli aventi diritto possono ricorrere alla legge 104/1992. Lo scambio di persona operato nell’ordinanza di custodia cautelare de qua si deduce altresì dalla circostanza che contrariamente a quanto ivi riportato sulla scorta delle captazioni eseguite dalle forze di polizia i due interlocutori parlavano all’evidenza di un soggetto di sesso femminile diverso dalla mia assistita che non si sarebbe presumibilmente candidato alle elezioni comunali che si sarebbero tenute a Partanna nella primavera 2018, e ciò contrariamente a quanto invece verificatosi rispetto alla mia assistita che, essendo consigliere comunale uscente, nella primavera 2018 si ricandidava venendo altresì rieletta. Si rammenta che la portata diffamatoria dell’articolo in oggetto indicato è vieppiù amplificata sol che si consideri che l’arch. Maria Luisa Giannone è Consigliere Comunale a Partanna e riveste dunque una carica pubblica rispetto alla quale ancor più pressante avverte l’esigenza di tutelare il suo onore, la sua dignità, la sua integrità morale e la sua immagine. All’uopo perciò costei mi ha già conferito mandato di tutelare la sua persona nelle sedi competenti innanzi alle quali mi riservo di formalizzare apposita querela”.

Partanna 30 maggio 2019

Avv. Valentina Blunda


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