Il fisco riconosce l’errore e annulla l’atto sbagliato

La speranza è che sia la volta buona per gli uffici che sono stati invitati dall’Agenzia delle Entrate a cambiare passo, migliorando il dialogo e la trasparenza con un approccio chiaro, semplice e privo di preconcetti, primo per tutti quello che il contribuente è sempre e comunque un evasore (si veda la circolare 16/E del 28 aprile 2016). Per cambiare veramente passo, il Fisco mette in campo anche l’autotutela, che esiste, così come esistono le persone per bene capaci di applicarla. Autotutela significa anche sapere ascoltare i cittadini in buona fede che subiscono delle ingiustizie. Grazie ad un annullamento eseguito dall’ufficio di Alessandria, che cancella una richiesta di quasi 300mila euro, un contribuente siciliano può tirare un grosso sospiro di sollievo. Ecco i fatti. La richiesta dell’ufficio e l’istanza del contribuente L’agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Alessandria, tramite l’agente della riscossione per la provincia di Siracusa, il 1° marzo 2016 notifica una cartella con richiesta di somme per quasi 300mila euro. L’ufficio chiede al contribuente siciliano le predette somme a titolo di Iva per presunta coobbligazione, in via solidale, per “violazioni sostanziali” a seguito di “acquisto di autoveicoli a prezzi inferiori al valore normale”, con le società fornitrici che avevano evaso l’Iva. Il contribuente presenta all’ufficio un’istanza di annullamento in autotutela, con la quale illustra i motivi per i quali deve essere annullata la cartella, in particolare, per l’inesistenza del presupposto impositivo e per la decadenza dei termini per l’accertamento. L’ufficio, infatti, senza peraltro avere emesso alcun accertamento nei confronti del contribuente siciliano, chiede, nel 2016, somme per presunte violazioni commesse negli anni 2008 e 2009, cioè dopo il termine previsto per gli accertamenti, dall’articolo 43, del decreto sull’accertamento, Dpr 600/1973 e dall’articolo 57 del decreto Iva, Dpr 633/1972. I predetti due articoli, nella versione allora vigente, stabilivano infatti che gli avvisi di accertamento o di rettifica dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, il termine si allunga di un anno, e cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata. Per chiarezza, va detto che la richiesta dell’ufficio, per come specificato nella stessa cartella, alla voce “dettaglio degli addebiti”, riguarda presunte somme dovute per “accertamento modello Iva” i cui importi “sono dovuti a titolo definitivo in assenza di ricorso”. In verità, contrariamente a quanto sostenuto dall’ufficio, non poteva esistere alcun ricorso visto che nessun “accertamento modello Iva” era stato notificato al contribuente siciliano. La buona fede del contribuente A dimostrazione della sua buona fede, il contribuente faceva anche presente che gli acquisti delle autovetture erano stati fatti a prezzi non inferiori a quelli di mercato, i cui pagamenti erano stati fatti anticipatamente a mezzo di bonifici bancari e che, comunque, era esclusa qualsiasi sua partecipazione al mancato pagamento dell’Iva da parte del fornitore. L’ufficio non aveva provato e nemmeno poteva provare in alcun modo che il contribuente siciliano potesse essere a conoscenza che le ditte fornitrici evadessero l’Iva. In definitiva, dall’esame della documentazione prodotta all’ufficio, è chiaro che non sussistevano le condizioni oggettive e soggettive per l’applicazione della solidarietà in materia di Iva, essendo esclusa la partecipazione del contribuente siciliano alla cosiddetta “frode carosello”. E’ vero che quello delle “frodi carosello” è un gravissimo fenomeno che va combattuto con ogni mezzo, ma è anche vero che se un soggetto Iva inconsapevolmente e in buona fede “incappa” in una catena di cessioni ove a monte si è inserito un qualche soggetto fraudolento, il primo non potrà di certo farsi carico dei debiti tributari non pagati dal secondo. Il cessionario – committente che effettivamente acquista beni o servizi, se è in buona fede, non perde il diritto alla detrazione dell’Iva per via dell’irregolarità commessa dal fornitore (sentenza Corte di giustizia europea del 21 giugno 2012, cause C-80/11). L’annullamento dell’ufficio Come si è detto, l’ufficio di Alessandria, con lettera del 27 aprile 2016, del direttore provinciale Vincenzo Giglio, accogliendo le osservazioni del contribuente, ha annullato in autotutela la richiesta di pagamento, riconoscendo la correttezza del contribuente siciliano che aveva dimostrato con i documenti di essere estraneo alle frodi fatte dai suoi fornitori. Il contribuente leale merita rispetto La vicenda dimostra che gli uffici possono e debbono cambiare passo, nel senso di rispettare i cittadini per bene. Il cittadino ha però il dovere di pagare le giuste tasse nel rispetto della propria capacità contributiva. Come disse il compianto ministro dell’Economia Tommaso Padoa Schioppa, “pagare le tasse è bellissimo”. Magari non sarà bellissimo, ma, come riferì lo stesso ministro in occasione di un’intervista televisiva dell’ottobre del 2007, “E’ un modo civilissimo di contribuire tutti insieme al pagamento di beni indispensabili come la salute, la sicurezza, l’istruzione, l’ambiente e le pensioni”. Oggi più che mai c’è bisogno di un Fisco amico e leale nei fatti e non solo nelle parole, così come c’è bisogno di cittadini che pagano le giuste tasse dovute. In questo senso, fanno ben sperare le parole del direttore dell’agenzia delle Entrate Rossella Orlandi. Per la lotta all’evasione, secondo il direttore Orlandi, gli uffici sono “Pronti a un nuovo record, cambiamo il modello guardie & ladri”. Insomma, è il momento di dire veramente basta all’eterna guerra tra guardie (il Fisco) e ladri (i contribuenti). Ci vuole più lealtà e collaborazione tra Fisco e cittadini; solo così si potrà sperare in un Fisco amico e contribuenti in buona fede.

Salvina Morina, Tonino Morina (Sole 24Ore)


Pubblicato

in

,

da

Tag: